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Catechesi Corso Matrimoniale

CORSO MATRIMONIALE ANNO 2022 Inizio corso: gennaio 2022 – Marzo 2022; tutti i lunedì delle ore 20.30 presso la casa dei Padri Barnabiti – Via Vito LONERO, 7

  IL PARROCO Padre Antonio M. IANNUZZI
Responsabile: Padre Giuseppe DI NARDO
080/5370113
Coppie Catechisti:
Nicola & Tiziana LACRIOLA
Cell: 338 222 7366
Domenico & Angela SANTORO
Cell: 328 858 7921
Raffaele & Antonella MALAGOLI
Cell: 328 715 8478
 

Documenti e iter matrimoniale

La preparazione del Matrimonio

  • Tutte le pratiche debbono essere espletate presso il Parroco o della sposa o dello sposo (della parrocchia dove abitano o la sposa o lo sposo) e poi, al termine dell’Istruttoria, devono essere presentate alla Curia Vescovile che rilascia il Nulla Osta per il Matrimonio. Al Parroco della Chiesa dove si celebra il matrimonio si portano i documenti con il Nulla Osta della Curia Vescovile.

Certificati religiosi

  • Battesimo (da richiedere presso la chiesa in cui si è stati battezzati)
  1. Il certificato di battesimo in carta semplice non deve superare i sei mesi dall’emissione. La scadenza si giustifica per la presenza di eventuali annotazioni marginali sull’atto di battesimo che possono alterare lo stato giuridico del/la nubendo/a.
  2. Nell’impossibilità di esibire il certificato, perché battezzati all’estero, è sufficiente anche un documento con data anteriore ai sei mesi, purché ci sia la testimonianza giurata di persone degne di fede che confermino lo stato libero ecclesiastico del/la nubendo/a.
  3. Se per vari motivi (es. chiesa distrutta) non è possibile reperire la certificazione di battesimo, è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto o il giuramento dello/a stesso/a battezzato/a, se ha ricevuto il battesimo in età adulta.
  4. Validità e riconoscimento. È valido il battesimo celebrato nelle Chiese e Comunità ecclesiali ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana e anglicana, e in genere sono validi i battesimi amministrati in nome della SS. Trinità. Non sono riconosciuti validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni, mancando nel loro rito l’indispensabile riferimento trinitario.
  5. Nel compilare l’atto di battesimo il Parroco trascriva anche le annotazioni marginali (adozioni, altro matrimonio celebrato, dichiarazione di nullità di matrimonio, divieto di passare a nuove nozze) trasmettendo il documento in busta chiusa al Parroco che istruisce la pratica.
  • Cresima (da richiedere presso la Parrocchia dove si è ricevuto il sacramento)
  1. Il certificato non ha scadenza. Occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio “se è possibile farlo senza grave incomodo”.
  2. Non si deve conferire la cresima prima del matrimonio a nubendi che vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente).
  3. Per provare l’avvenuta confermazione, il certificato di cresima può essere sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell’interessato/a.

Stato libero ecclesiastico (se occorre)

  1. È necessario qualora uno dei due sposi dimori o abbia dimorato, dopo il 16° anno di età, per più di un anno fuori dalla Diocesi.
  2. Il Parroco che istruisce la pratica redige anche la prova testimoniale di stato libero dei nubendi che dopo il 16° anno di età anno dimorato in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio. Se non è possibile avere la prova testimoniale di stato libero, le risposte date alla domanda numero 1° della posizione matrimoniale valgono come giuramento suppletorio.
  3. Per lo stato libero degli stranieri fanno fede l’annotazione negativa a margine del certificato di battesimo e lo stato giuridico espresso nel Nulla Osta consolare.
  4. Per lo stato libero dei non battezzati il Parroco deve richiedere alla parte non cattolica una dichiarazione scritta rilasciata da testimoni idonei che attesti che essa non ha contratto mai alcun matrimonio.

Certificati Civili

  • Estratto per riassunto dell’atto di nascita (da richiedere in carta semplice per uso matrimonio nel Comune in cui si è nati)
  1. Il certificato ha validità di tre mesi.
  2. Gli italiani nati all’estero, ritornando in Italia devono trascrivere l’atto di nascita in un Comune della penisola. Se ciò non è stato effettuato, il certificato di nascita può essere sostituito con l’atto di notorietà rilasciato dalla Pretura.
  3. Nell’impossibilità di avere uno dei genitori come testimoni in Circoscrizione per la richiesta di pubblicazioni civili, in sostituzione dell’estratto per riassunto occorre esibire l’atto integrale di nascita rilasciato dal Comune previa l’autorizzazione della Procura della Repubblica.

Contestuale 

È un documento cumulativo che contiene: residenza, cittadinanza e stato libero.

Casi particolari Ai documenti già richiesti aggiungere:
  • 1) Vedovi L’atto integrale di morte del coniuge, con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l’autorizzazione della Procura della Repubblica.
  • 2) Stranieri Il Nulla Osta consolare, con fotocopia, e la legalizzazione della firma del Console da parte della Prefettura di Roma se il paese che lo rilascia non appartiene alla Comunità Economica Europea (CEE).
  • 3) Divorziati da matrimonio civile

L’atto integrale del precedente matrimonio civile con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l’autorizzazione della Procura della Repubblica, dove è annotato lo scioglimento del vincolo. 

  • 4) Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità da un Tribunale Ecclesiastico
  1. L’atto integrale civile del precedente matrimonio con fotocopia, rilasciato dal Comune previa l’autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata l’efficacia in Italia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico.
  2. Eventuale revoca del divieto a passare a nuove nozze da parte del Tribunale Ecclesiastico.

III

Con questi Documenti gli Sposi, con carta di Identità e senza testimoni, danno Parola, presso il Parroco di residenza, cioè redigono e firmano la Posizione matrimoniale. Quindi, il Parroco manda gli Sposi al Comune perché diano Parola anche in Comune. (Attenzione! Se si va al Comune mandati dal Parroco, il matrimonio religioso avrà anche effetti civili. Se vanno da sé vuol dire che scelgono il solo matrimonio civile. Se in seguito desiderano celebrare il matrimonio religioso occorre l’autorizzazione del Vescovo e il matrimonio che celebreranno resterà staccato da quello civile precedentemente celebrato. È ovvio che per tale matrimonio non occorre richiedere le Pubblicazioni al Comune.)

IV

Successivamente si effettuano le “pubblicazioni ecclesiastiche” nelle Chiese dove si è dimorato dopo i sedici anni di età, e quelle “civili” nel Comune di appartenenza. Le Pubblicazioni, che di solito restano affisse all’Albo per due settimane, hanno una durata di sei mesi.

V

Una volta eseguite le Pubblicazioni si prelevano i Certificati di avvenute “Pubblicazioni” sia al Comune, sia nelle Chiese dove sono state eseguite; e si portano al Parroco che prepara la documentazione matrimoniale (Istruttoria).

VI

Al termine il Parroco o gli stessi sposi interessati presentano alla Curia Vescovile tutta la documentazione corredata del modulo “Stato dei Documenti” debitamente compilato. La Curia di Bari rilascia il Nulla Osta subito e direttamente a chi presenta i documenti, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 12.00. Esso poi va consegnato al Parroco della Chiesa dove si celebra il Matrimonio.

NB: Portare i dati dei testimoni: Cognome / Nome / Età / Professione / Domicilio

Capi di nullità

1. Vizi del consenso (a titolo esemplificativo)

  • Rende nullo il matrimonio l’errore di persona (can. 1097 § 1), nonché l’errore circa una qualità dell’altra parte direttamente e principalmente intesa (can. 1097 § 2);
  • è nullo il matrimonio di colui che celebra matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell’altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale (can. 1098);
  • contrae invalidamente colui che esclude con un positivo atto della volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento o una sua proprietà essenziale (can. 1101 § 2). Alcuni tra i casi più ricorrenti sono: la riserva di ricorrere alla separazione o al divorzio in caso di esito infelice del matrimonio, il matrimonio considerato come una prova, l’esclusione della fedeltà, l’esclusione – sia assoluta che condizionata – della generazione dei figli, l’esclusione del bene dei coniugi, l’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio, l’esclusione del matrimonio stesso;
  • non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura (can. 1102 § 1);
  • il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione (can. 1102 § 2);
  • è invalido il matrimonio celebrato per violenza o timore grave incusso dall’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale il soggetto sia costretto a scegliere il matrimonio (can. 1103);
  • inoltre, è nullo il matrimonio di coloro che sono incapaci a prestare valido consenso (can. 1095):
    • per mancanza di sufficiente uso di ragione;
    • per difetto grave di discrezione di giudizio (ossia della sufficiente maturità di giudizio) circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
    • per incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica.
  • perché possa esserci il consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l’uomo e la donna, ordinato alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale (can. 1096 § 1). Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà (can. 1096 § 2).
  • l’errore circa l’unità o l’indissolubilità del matrimonio, se determina la volontà, vizia il consenso matrimoniale (can. 1099).

2. Impedimenti dirimenti (a titolo esemplificativo)

  • L’uomo prima dei sedici anni compiuti, la donna prima dei quattordici pure compiuti, non possono celebrare un valido matrimonio (can. 1083 § 1);
  • l’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell’uomo sia da parte della donna, assoluta o relativa, per sua stessa natura rende nullo il matrimonio (can. 1084 § 1);
  • è invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata con atto formale, e l’altra non battezzata (can. 1086 § 1);
  • è invalido il matrimonio di coloro che sono costituiti nei sacri ordini (can. 1087) e di coloro che sono vincolati dal voto pubblico di perpetuo di castità emesso in un istituto religioso (can. 1088);
  • non è possibile costituire un valido matrimonio tra l’uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di con-trarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in un luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio (can. 1089);
  • chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, contrae invalidamente il matrimonio (can. 1090 § 1) come coloro che cooperano fisicamente o moralmente all’uccisione di un coniuge (can. 1090 § 2);
  • nella linea retta della consanguineità è nullo il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti, sia legittimi sia naturali (can. 1091 §1);
  • nella linea collaterale il matrimonio è nullo fino al quarto grado incluso (can. 1091 § 2);
  • l’affinità nella linea retta rende nullo il matrimonio in qualunque grado (can. 1092);
  • non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta o nel secondo grado della linea colla-terale, quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall’adozione (can. 1094).

3. Difetto di forma canonica di celebrazione del matrimonio (a titolo esemplificativo)

Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza contemporanea dei nubendi o di un loro procuratore, alla presenza dell’Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono as-sistenti (cioè coloro che ricevono il consenso dei nubendi a nome della Chiesa), nonché alla presenza di due testimoni … (can. 1108 § 1).